DEDUZIONI e DETRAZIONI
Quali sono le agevolazioni fiscali per le donazioni da parte delle persone fisiche?
Le persone fisiche possono:
– detrarre l’importo per un massimo di 30.000 euro di donazione al 26%, oppure
– dedurre l’importo donato senza limite assoluto, ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato.
Chi ha un reddito maggiore di 30.000 euro ha maggior convenienza a dedurre. Sarà la persona a scegliere quando compilerà la dichiarazione dei redditi del 2019 se applicare la deduzione o la detrazione: come per le aziende, in caso di applicazione della deduzione, per il contribuente sarà possibile portare alle dichiarazioni future la parte di deduzione non goduta. Consultate un commercialista per avere ulteriori chiarimenti.
Quali sono le agevolazioni fiscali per le donazioni da parte delle aziende?
Le agevolazioni fiscali in questo caso possono essere di diverso tipo. Le aziende possono dedurre l’importo donato senza limite assoluto, ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato (senza il limite dei 70.000 euro, come precedentemente previsto). Inoltre, sempre nel limite del 10%, nel caso in cui la deduzione superi il valore del reddito complessivo dichiarato al netto di altre deduzioni, la parte di deduzione non goduta può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino al quarto periodo d’imposta successivo.
Per l’azienda donatrice, l’erogazione liberale segue il principio di cassa.
Quali agevolazioni sono previste per le donazioni in contanti?
Non sono deducibili o detraibili le donazioni effettuate in contanti, poiché non tracciabili. Sono deducibili e detraibili tutte le donazioni effettuate con mezzo tracciabile (ad esempio bonifico, versamento paypal, versamento con conto corrente postale…). Si prega di aggiungere il codice fiscale del donatore.
Le erogazioni liberali in natura
Grazie al decreto 28 novembre 2019 “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo Settore”, le agevolazioni fiscali descritte nei precedenti paragrafi si applicano anche alle erogazioni liberali in natura, quindi di beni mobili e immobili.
Il decreto definisce anche le modalità di calcolo del valore dei beni oggetto delle detrazioni o deduzioni:
generalmente il valore del bene è calcolato in base al valore normale, quindi ai sensi del TUIR (art. 9), “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”;
nel caso di bene strumentale il valore della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento;
nel caso della cessione dei beni e delle prestazioni dei servizi oggetto dell’attività dell’impresa o di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, la detrazione o deduzione è calcolata con riferimento al minore tra il valore normale e il valore delle rimanenze finali (art. 92 del TUIR):
nel caso in cui il valore del bene non sia oggettivamente determinabile o superi i 30.000 euro è obbligatoria una perizia giurata che attesti il valore.
Per ottenere le detrazioni o deduzioni fiscali la donazione deve essere accompagnata da un atto scritto in cui:
– il donatore descrive i beni donati, indica i relativi valori e, nel caso, allega la perizia giurata;
– l’ente beneficiario si impegna ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per le attività statutarie.
(fonte: https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/agevolazioni-fiscali-donazioni/)